Sez. 3, Sentenza n. 30863 del 10/07/2008 Ud. (dep. 23/07/2008) Rv. 240760 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Inquinamento atmosferico - Trasferimento di impianto - Reato ex art. 25, comma sesto, d.P.R. n. 203 del 1988 e reato ex art. 279, comma primo, D.Lgs. n. 152 del 2006 - Continuità normativa - Sussistenza.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
In tema di inquinamento atmosferico, con riferimento alla fattispecie di trasferimento di impianto da un luogo ad un altro in carenza di autorizzazione, sussiste piena continuità normativa tra la previsione dell'art. 25, comma sesto, d.P.R. n. 203 del 1988, e quella dell'art. 279, comma primo, parte prima, D.Lgs. n. 152 del 2006. In motivazione la Corte ha disatteso l'assunto difensivo sull'intervenuta depenalizzazione della fattispecie).
Riferimenti normativi: Legge 24/05/1988 num. 203 art. 25 com. 6 CORTE COST., Legge 03/04/2006 num. 152 art. 269, Legge 03/04/2006 num. 152 art. 279 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)