Sez. 3, Sentenza n. 13534 del 11/06/2009 (Rv. 608506 - 01)
CONTRATTI AGRARI - IN GENERE | Art. 58 della legge n. 203 del 1982 - Abrogazione delle precedenti disposizioni - Ambito di applicazione - Art. 15 della legge n. 11 del 1971 - Inclusione - Fondamento.
CONTRATTI AGRARI - IN GENERE
In tema di contratti agrari, sebbene l'art. 58, comma secondo, della legge 3 maggio 1982, n. 203, si limiti a stabilire l'abrogazione delle precedenti disposizioni incompatibili con quelle della stessa legge, e nonostante difetti in questa l'abrogazione espressa dell'art. 15 della legge 11 febbraio 1971, n. 11 (in sé non incompatibile con la nuova legge), si deve ritenere che sia ugualmente venuto a verificarsi l'effetto abrogativo di questa norma, in applicazione dell'ulteriore criterio generale di sopravvenuta abrogazione tacita previsto dall'art. 15 delle preleggi e, cioè, quello della nuova regolamentazione dell'intera materia, da individuarsi nelle conseguenze dell'aumento del canone spettante al locatore o dell'indennità per l'incremento di valore del fondo da attribuirsi al conduttore, unitamente alla nuova regolamentazione del pagamento rateale dell'indennità per miglioramenti e del diritto di ritenzione del conduttore, come ora contenuta nell'art. 20 della medesima legge n. 203 del 1982.
Riferimenti normativi: Legge 11/02/1971 num. 11 art. 15 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 58 com. 2, Preleggi art. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)