Sez. 3, Sentenza n. 685 del 26/01/1988 (Rv. 457131 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - IN GENERE - LEGGE N. 203 DEL 1982 - INDEROGABILITÀ, EX ART. 58, DI TUTTE LE NORME CONTENUTE IN DETTA LEGGE - CONVENZIONI IN CONTRASTO - NULLITÀ - DIVERSE DISCIPLINE DETTATE IN TEMA DI INDEROGABILITÀ - ABROGAZIONE.*
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - IN GENERE - LEGGE N. 203 DEL 1982 - INDEROGABILITÀ, EX ART. 58, DI TUTTE LE NORME CONTENUTE IN DETTA LEGGE - CONVENZIONI IN CONTRASTO - NULLITÀ - DIVERSE DISCIPLINE DETTATE IN TEMA DI INDEROGABILITÀ - ABROGAZIONE.*
La norma dell'art. 58 della legge n. 203 del 1982 che sancisce l'inderogabilità di tutte le norme della stessa legge si applica anche a tutte le Disposizioni in materia di contratti agrari tuttora in vigore, così comportando la nullità, di pieno diritto e rilevabile d'ufficio, delle convenzioni in contrasto (salvo quanto disposto dall'art. 45), con la conseguenza che tutte le diverse discipline dettate in tema di inderogabilità, quale quella contenuta nell'art. 23 della legge n. 11 del 1971, devono ritenersi abrogate, anche in difetto di espressa statuizione in merito.*
Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 58
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)