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Sez. 1, Sentenza n. 19689 del 11/09/2009 (Rv. 610063 - 01)

CREDITO - CREDITO AGRARIO - IN GENERE | Provvidenze previste dalla legge n. 31 del 1991 - Diritto potestativo al finanziamento da parte dell'imprenditore agricolo nei confronti della banca - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2009-09-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/610063-01

CREDITO - CREDITO AGRARIO - IN GENERE

In tema di credito agrario, in relazione alle provvidenze previste dall'art. 4 del decreto-legge 6 dicembre 1990, n. 367, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 gennaio 1991, n. 31, deve distinguersi il diritto alla provvidenza pubblica, il quale sorge, nei confronti del soggetto pubblico, in base alla legge, ed i cui presupposti sono accertati dal soggetto pubblico stesso, dal diritto al credito agrario, il quale, invece, sorge esclusivamente dal negozio di diritto privato concluso nell'ambito di un rapporto paritario tra l'imprenditore agricolo e la banca: pertanto, non è configurabile, in capo all'imprenditore agricolo richiedente, un diritto potestativo al finanziamento nei confronti dell'istituto di credito, la cui posizione resta, per converso, negozialmente autonoma all'atto di determinarsi o meno alla concessione del finanziamento, non avendo su di essa incidenza alcuna la prevista garanzia del fondo interbancario, che costituisce un'obbligazione accessoria e sussidiaria rispetto a quella assunta dal debitore principale e non dà luogo all'automatica sostituzione dell'obbligazione di quest'ultimo, la cui solvibilità quindi la banca è autorizzata e tenuta a verificare, al fine di deliberare o meno l'erogazione del finanziamento.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 06/12/1990 num. 367 art. 4, Legge 30/01/1991 num. 31 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)