Sez. 3, Sentenza n. 3673 del 21/02/2006 (Rv. 587188 - 01)
CREDITO - CREDITO AGRARIO - IN GENERE | Provvidenze previste dalla legge n. 31 del 1991 - Diritto automatico al finanziamento da parte dell'imprenditore agricolo nei confronti della banca - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
CREDITO - CREDITO AGRARIO - IN GENERE
In tema di credito agrario, in relazione alle provvidenze previste dall'art. 4 del decreto legge 6 dicembre 1990, n. 367, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 gennaio 1991, n. 31, deve essere distinta la provvidenza pubblica - il cui diritto sorge, nei confronti del soggetto pubblico, in base alla legge, ed i cui presupposti sono accertati dal soggetto pubblico stesso - dal diritto al credito agrario, il quale, invece, sorge esclusivamente dal negozio di diritto privato concluso nell'ambito di un rapporto paritario tra l'imprenditore agricolo e la banca. Consegue che la banca che riceve una domanda di finanziamento di soccorso ai sensi della citata disposizione normativa, si trova, quanto all'esercizio del credito, nella medesima condizione nella quale si sarebbe trovata prima che la predetta legge fosse emanata, ovvero nel vigore delle norme da essa stessa richiamate, onde la posizione dell'ente creditizio è da ritenere negozialmente autonoma, con l'effetto che non si configura alcun diritto soggettivo dell'imprenditore richiedente all'ottenimento del credito.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 06/12/1990 num. 367 art. 4, Legge 30/01/1991 num. 31 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)