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Sez. L, Sentenza n. 3186 del 27/06/1978 (Rv. 392645 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - INDENNITA EX ART 8 DELLA LEGGE N 604 DEL 1966 PER MANCATA RIASSUNZIONE DEL LAVORATORE ILLEGITTIMAMENTE LICENZIATO - RIVALUTAZIONE DEL CREDITO - APPLICABILITA - DECORRENZA - DALLA DATA DEL LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO - PROVA DELL'EFFETTIVITA DEL DANNO E BREVITA DEL TERMINE INTERCORRENTE TRA IL LICENZIAMENTO E L'EFFETTIVO PAGAMENTO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1978-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/392645-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - INDENNITA EX ART 8 DELLA LEGGE N 604 DEL 1966 PER MANCATA RIASSUNZIONE DEL LAVORATORE ILLEGITTIMAMENTE LICENZIATO - RIVALUTAZIONE DEL CREDITO - APPLICABILITA - DECORRENZA - DALLA DATA DEL LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO - PROVA DELL'EFFETTIVITA DEL DANNO E BREVITA DEL TERMINE INTERCORRENTE TRA IL LICENZIAMENTO E L'EFFETTIVO PAGAMENTO - IRRILEVANZA.*

La rivalutazione dei crediti di lavoro, prevista dal terzo comma dell'art 429 cod proc civ, si applica anche all'indennita prevista dall'art 8 della legge n 604 del 1966 per l'ipotesi della mancata riassunzione del lavoratore illegittimamente licenziato: conseguentemente, la somma che Forma oggetto della condanna si compone del debito di capitale rivalutato e degli interessi, i quali decorrono non gia dalla mancata riassunzione, bensi dalla data del licenziamento illegittimo, che costituisce l'unico fatto illecito sanzionato dal legislatore; e cio indipendentemente dalla dimostrazione dell'effettivita di un danno e nonostante la brevita del termine intercorrente fra la maturazione del diritto del lavoratore e l'effettivo pagamento della somma dovuta dal datore di lavoro.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)