Sez. L, Sentenza n. 5252 del 14/11/1978 (Rv. 395019 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - LICENZIAMENTO SENZA GIUSTA CAUSA O GIUSTIFICATO MOTIVO - CONSEGUENTE OBBLIGO DEL DATORE DI LAVORO - RETRIBUZIONI NON VERSATE AL LAVORATORE - SVALUTAZIONE MONETARIA - RILEVANZA - DETERMINAZIONE D'UFFICIO - DOVERE DEL GIUDICE D'APPELLO.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - LICENZIAMENTO SENZA GIUSTA CAUSA O GIUSTIFICATO MOTIVO - CONSEGUENTE OBBLIGO DEL DATORE DI LAVORO - RETRIBUZIONI NON VERSATE AL LAVORATORE - SVALUTAZIONE MONETARIA - RILEVANZA - DETERMINAZIONE D'UFFICIO - DOVERE DEL GIUDICE D'APPELLO.*
Poiche la categoria dei crediti direttamente collegati al rapporto di lavoro deve considerarsi comprensiva non solo dei corrispettivi di prestazioni lavorative realmente eseguite, ma anche di quelli che i lavoratori avrebbero potuto trarre da prestazioni che non hanno potuto eseguire per il comportamento illegittimo del datore di lavoro, la disposizione di cui all'art 429, comma terzo, cod proc civ, nel testo innovato dall'art 1 della legge 11 agosto 1973 n 533, e applicabile anche all'indennita prevista dall'art 8 della legge 15 luglio 1966 n 604, che trae origine dall'inadempimento dell'Obbligo del datore di lavoro di non licenziare il lavoratore senza giusta causa o giustificato motivo e che tende a rivalere il lavoratore delle retribuzioni non percepite a causa di tale inadempimento. Pertanto - attesa l'applicabilita dell'Obbligo di procedere alla rivalutazione dei crediti di lavoro anche se maturati prima dell'entrata in vigore della citata legge n 533 del 1973 - il giudice d'appello deve provvedere, anche d'ufficio, alla liquidazione del risarcimento del danno da svalutazione monetaria, con riferimento alla condanna al pagamento dell'indennita prevista dall'art 8 della legge n 604 del 1966. (V 3186/78, mass n 392645; (Conf 3060/78, mass n 392509; (Conf 309/77, mass n 386215; (Conf 96/77, mass n 383602).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 150 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 150 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 8 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 9 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)