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Sez. 1, Sentenza n. 6589 del 28/04/2003 (Rv. 562482 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - RAPPORTI PROCESSUALI | Ricorso per cassazione proposto dal legale rappresentante di società successivamente alla dichiarazione di fallimento di questa - Ammissibilità - Esclusione - Revoca del fallimento - Sanatoria della procura alla lite - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-04-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/562482-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - RAPPORTI PROCESSUALI

È inammissibile il ricorso per cassazione proposto dal legale rappresentante di una società successivamente alla dichiarazione di fallimento di questa, ancorché il fallimento sia revocato nelle more del giudizio di legittimità, perché il vizio della procura rilasciata al difensore non potrebbe essere sanato "ex tunc" dalla sopravvenuta revoca del fallimento, atteso che, sulla base delle norme degli artt. 125, terzo comma, e 370 cod. proc. civ., deve escludersi la possibilità della sanatoria del vizio che invalida l'instaurazione del rapporto processuale tutte le volte in cui sia richiesta una procura speciale, come avviene per il ricorso per cassazione, per la valida proposizione del quale si richiede, dall'art. 365 cod. proc. civ., che detta procura sia validamente conferita in epoca anteriore alla notificazione del ricorso.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 43 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 43 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 125, Cod. Proc. Civ. art. 365, Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)