Sez. L, Sentenza n. 2671 del 28/04/1984 (Rv. 434696 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI - BENEFICIO DELL'ESONERO DALLE SPESE PER SOCCOMBENZA, EX ART. 152 DISP. ATT. COD. PROC. CIV. - AMBITO DI APPLICAZIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI - BENEFICIO DELL'ESONERO DALLE SPESE PER SOCCOMBENZA, EX ART. 152 DISP. ATT. COD. PROC. CIV. - AMBITO DI APPLICAZIONE.*
Il beneficio dell'esonero dalle spese per soccombenza previsto nelle controversie previdenziali dall'art. 152 disp. Att. Cod. proc. civ. (nuovo testo) concerne soltanto il lavoratore che richieda la prestazione previdenziale e non anche la parte che abbia proposto domanda di accertamento del rapporto assicurativo sulla base della sua qualità di lavoratore subordinato, poiché in tal caso, sia dal petitum che dalla causa petendi, determinativi del thema decidendum, rimane escluso lo stesso presupposto del beneficio. (Conf 1296/78; (mass n 390662).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)