Sez. L, Sentenza n. 11166 del 13/10/1992 (Rv. 478893 - 01)
Sanzioni amministrative - Depenalizzazione di delitti e contravvenzioni - Violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie - Giudizio di opposizione - In genere | Nullità dell'ordinanza ingiunzione per mancata notifica della violazione attinente al mancato versamento di contributi o premi - Estensione alle altre parti dell'atto - Esclusione - Conseguenze - Annullamento dell'ordinanza per la parte relativa alla ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa - Esame nel merito delle altre pretese creditorie - Obbligo del giudice - Apposita domanda dell'ente in ordine alle pretese ulteriori rispetto alle sanzioni amministrative - Necessità - Esclusione.
Sanzioni amministrative - Depenalizzazione di delitti e contravvenzioni - Violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie - Giudizio di opposizione - In genere
In tema di depenalizzazione ed applicazione di sanzioni amministrative, la nullità dell'ordinanza-ingiunzione emessa in materia di previdenza e assistenza obbligatorie ai sensi dell'art. 35 della legge n. 689 del 1981, derivante dalla mancata notifica della violazione attinente al mancato versamento di contributi e premi assicurativi, non si estende anche alle parti di tale ordinanza relative al pagamento delle relative somme (e connesse sanzioni civili); il giudice dell'opposizione non può limitare la sua verifica ai soli vizi formali (i cui effetti sono circoscritti alla sola sanzione amministrativa) e, pur annullando l'ordinanza per la parte relativa all'ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa, è tenuto ad esaminare nel merito le altre pretese creditorie per stabilirne la fondatezza o meno, in relazione all'oggetto del giudizio, che comprende, in base alla motivazione del provvedimento dell'ente, tutte le obbligazioni che fanno carico all'interessato; né, una volta proposta l'opposizione da parte di questi, è necessario che l'ente previdenziale proponga un'apposita domanda, in via principale o riconvenzionale, per far valere nel giudizio le sue ulteriori pretese in aggiunta a quelle relative alle sanzioni amministrative.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 35 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)