Sez. 3 - , Ordinanza n. 31889 del 06/12/2019 (Rv. 655979 - 02)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - INTERVENTO IN CAUSA | Spese processuali sostenute dal terzo chiamato in causa dal convenuto - Incidenza sull’attore - Configurabilità - Condizioni - Valutazione della palese infondatezza o arbitrarietà nella chiamata in causa - Necessità.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - INTERVENTO IN CAUSA
In forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda; il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 269 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)