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Sez. 2 - , Ordinanza n. 23123 del 17/09/2019 (Rv. 655244 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - INTERVENTO IN CAUSA | Spese giudiziali - Chiamata del terzo in garanzia - Incidenza delle spese del chiamato - Spettanza a carico della parte rimasta soccombente - Incidenza sull'attore - Configurabilità - Condizioni - Fondamento.
Stato
decisa il 2019-09-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/655244-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - INTERVENTO IN CAUSA

Le spese di giudizio sostenute dal terzo chiamato in garanzia, una volta che sia stata rigettata la domanda principale, vanno poste a carico della parte che, rimasta soccombente, abbia provocato e giustificato la chiamata in garanzia, trovando tale statuizione adeguata giustificazione nel principio di causalità, che governa la regolamentazione delle spese di lite, anche se l'attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo, salvo che l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 269 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)