Sez. 6, Sentenza n. 31901 del 26/06/2002 Cc. (dep. 25/09/2002) Rv. 222354 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - CUSTODIA CAUTELARE - IN CARCERE | Imputato già agli arresti domiciliari in nosocomio - Ripristino della custodia cautelare in carcere dopo le dimissioni dall'ospedale - Recupero delle condizioni di salute - Persistenza delle esigenze social-preventive - Legittimità della modifica della misura cautelare - Sussistenza.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - CUSTODIA CAUTELARE - IN CARCERE
In tema di giudicato cautelare, non ricorre alcuna preclusione a che il giudice, venuta meno la situazione sanitaria giustificativa di una misura custodiale affievolita ai sensi dell'art. 275, co. 4-bis, cod. proc. pen., riconsideri il quadro cautelare ed eventualmente ripristini la custodia in carcere, sulla base del recupero dell'efficienza fisica da parte dell'imputato e della persistenza delle ragioni di difesa social-preventive, già poste a base dell'originario provvedimento restrittivo della libertà personale.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 4 n. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 275 com. 4 n. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 299 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 310 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)