diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 28437 del 10/06/2004 Cc. (dep. 24/06/2004) Rv. 228897 - 01

COSA GIUDICATA (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE | Giudicato cautelare - Preclusione-Revoca di misure cautelari personali - Ambito di operatività- Limiti.
Stato
decisa il 2004-06-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/228897-01

COSA GIUDICATA (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE

In tema di revoca di misure cautelari personali, la preclusione derivante dal cosiddetto giudicato cautelare attiene alle singole questioni e non al procedimento previsto dall'art. 299 cod. proc. pen. che può essere sempre attivato dall'interessato. Conseguentemente il giudice adito con la richiesta di revoca o con la successiva impugnazione di una decisione di diniego della revoca può limitarsi a richiamare le decisioni conclusive di precedenti procedure de libertate, qualora rilevi la riproposizione di questioni già valutate in precedenza, ma non può dichiarare inammissibili, in forza del giudicato cautelare, né le richieste di revoca né le impugnazioni, essendo sempre tenuto ad accertare d'ufficio la sussistenza di ragioni, pur diverse da quelle prospettate dall'interessato, indicative dell'insussistenza dei presupposti della misura.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 299 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 311 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)