Sez. L, Sentenza n. 565 del 21/01/1994 (Rv. 485074 - 01)
Impiego pubblico - Impiegati e agenti delle Ferrovie dello Stato - Ammissione all'impiego (assunzione) e promozioni | Conferimento della nona categoria al dipendente inquadrato al momento della cessazione del rapporto nell'ottava ex art. 2 legge n. 336 del 1970 - Ammissibilità - Sistema normativo per tale conferimento - Irrilevanza.
Impiego pubblico - Impiegati e agenti delle Ferrovie dello Stato - Ammissione all'impiego (assunzione) e promozioni
Al dipendente delle Ferrovie dello Stato, inquadrato, all'epoca della cessazione del rapporto di lavoro, nell'ottava categoria della carriera di appartenenza, è conferibile, ai sensi dell'art. 2, secondo comma, legge 24 maggio 1970, n. 336 (in tema di benefici combattentistici), la nona categoria (istituita dalla legge n. 292 del 1984), essendo irrilevante il sistema previsto dalla legge per il conferimento in servizio di quest'ultima categoria.
Riferimenti normativi: Legge 24/02/1970 num. 336 art. 2 CORTE COST., Legge 09/10/1971 num. 824 art. 3 CORTE COST., Legge 06/02/1979 num. 42 CORTE COST., Legge 10/07/1984 num. 292 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)