Sez. U, Sentenza n. 10432 del 05/12/1994 (Rv. 489039 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - AMMISSIONE ALL'IMPIEGO (ASSUNZIONE) E PROMOZIONI | Dipendente inquadrato nell'ottava categoria al momento della cessazione del rapporto - Conferimento della nuova categoria "ex" legge n.292 del 1984 - Ammissibilità.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - AMMISSIONE ALL'IMPIEGO (ASSUNZIONE) E PROMOZIONI
Al dipendente delle Ferrovie dello Stato, inquadrato, all'epoca della cessazione del rapporto di lavoro, nell'ottava categoria della carriera di appartenenza, è conferibile, ai sensi dell'art.2, secondo comma, legge 24 maggio 1970 n.336 (in tema di benefici combattentistici), la nona categoria (istituita dalla legge n.292 del 1984), essendo irrilevante il sistema previsto dalla legge per il conferimento in servizio di quest'ultima categoria, posto che si tratta del conferimento, al momento della cessazione del servizio, della qualifica superiore ai soli effetti economici del calcolo dell'indennità di buonuscita e della pensione.
Riferimenti normativi: Legge 24/05/1970 num. 336 art. 2 CORTE COST., Legge 10/07/1984 num. 292 art. 1, Legge 10/07/1984 num. 292 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)