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Sez. L, Sentenza n. 8101 del 09/08/1990 (Rv. 468741 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA - ALIQUOTA SULLE CONTRIBUZIONI AFFLUENTI AI FONDI GESTORI DI TRATTAMENTI OBBLIGATORI DI PENSIONE A FAVORE DEI LIBERI PROFESSIONISTI - CALCOLO - CRITERI - LIQUIDITÀ ED ESIGIBILITÀ DEL CREDITO RELATIVO - CONDIZIONE.*
Stato
decisa il 1990-08-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/468741-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA - ALIQUOTA SULLE CONTRIBUZIONI AFFLUENTI AI FONDI GESTORI DI TRATTAMENTI OBBLIGATORI DI PENSIONE A FAVORE DEI LIBERI PROFESSIONISTI - CALCOLO - CRITERI - LIQUIDITÀ ED ESIGIBILITÀ DEL CREDITO RELATIVO - CONDIZIONE.*

L'aliquota del dieci per cento, prevista dall'art. 3, lett. I), della legge 21 luglio 1965 n. 903 sulle contribuzioni affluenti ai fondi gestori di trattamenti obbligatori di pensione a favore dei liberi professionisti, deve essere calcolata al lordo delle spese generali e di amministrazione dei fondi onerati e costituisce oggetto di un credito - a favore dell'INPS - che diviene liquido ed esigibile, e perciò produttivo di interessi a norma dell'art. 1282 cod. civ., all'approvazione dei bilanci annuali dei fondi medesimi. (V 509/86, mass n 444104; (V 5935/85, mass n 443102; (V 2168/76, mass n 380966; (V 3339/75, mass n 377469).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1282, Legge 21/07/1965 num. 903 art. 1, Legge 21/07/1965 num. 903 art. 2, Legge 21/07/1965 num. 903 art. 3 CORTE COST., Legge 21/07/1965 num. 903 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)