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Sez. U, Sentenza n. 2168 del 12/06/1976 (Rv. 380966 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITA E FONDI PREVIDENZIALI - FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA - INPS - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - CORRELATIVO VERSAMENTO A FAVORE DEL FONDO SOCIALE PRESSO L'INPS - OBBLIGO EX LEGGE N 903 DEL 1965 - ATTI AMMINISTRATIVI DI ACCERTAMENTO - NECESSITA - INSUSSISTENZA - LIMITI DELL'OBBLIGO - PROVVEDIMENTO DI ESONERO TEMPORANEO - NECESSITA - FATTISPECIE (ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I GIORNALISTI).*
Stato
decisa il 1976-06-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/380966-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITA E FONDI PREVIDENZIALI - FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA - INPS - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - CORRELATIVO VERSAMENTO A FAVORE DEL FONDO SOCIALE PRESSO L'INPS - OBBLIGO EX LEGGE N 903 DEL 1965 - ATTI AMMINISTRATIVI DI ACCERTAMENTO - NECESSITA - INSUSSISTENZA - LIMITI DELL'OBBLIGO - PROVVEDIMENTO DI ESONERO TEMPORANEO - NECESSITA - FATTISPECIE (ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I GIORNALISTI).*

L'art 3 della legge 21 luglio 1965 n 903 indica specificamente i soggetti tenuti a contribuire al fondo sociale dell'INPS, la misura dei contributi, nonche i cespiti dai quali i medesimi debbono essere attinti. Da detta norma, pertanto, discende direttamente ed immediatamente l'Obbligo contributivo, ed il correlativo diritto dell'INPS, senza che si richiedano successivi Atti amministrativi di accertamento e specificazione. Cio si verifica anche nel caso in cui il soggetto obbligato versi in situazione di disavanzo patrimoniale, fino a quando, ai sensi dell'art 5 terzo comma della citata legge, non intervenga un provvedimento ministeriale di esonero temporaneo. (nella specie trattavasi dell'istituto nazionale di previdenza per i giornalisti). (V 2165/76; (V 3507/74, mass n 372027).*

Riferimenti normativi: Legge 21/07/1965 num. 903 art. 3 CORTE COST., Legge 21/07/1965 num. 903 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)