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Sez. U, Sentenza n. 22785 del 12/12/2012 (Rv. 624276 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ALBO - ISCRIZIONE | Sanzioni disciplinari - Cancellazione - Reiscrizione all'albo - Applicazione analogica dell'art. 47 r.d.l. n. 1578 del 1933 in materia di radiazione - Necessario decorso di almeno un quinquennio - Esclusione - Decorso del tempo - Autonoma valutazione ai fini della condotta "specchiatissima ed illibata" - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2012-12-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/624276-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ALBO - ISCRIZIONE

In presenza di una domanda di reiscrizione nell'albo degli avvocati di colui che abbia in precedenza subito la sanzione disciplinare della cancellazione, non trova applicazione, in via d'interpretazione analogica, l'art. 47 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 - secondo cui l'avvocato radiato dall'albo non può esservi nuovamente iscritto prima che siano trascorsi cinque anni dal provvedimento di radiazione - in quanto la cancellazione è sanzione meno grave della radiazione; tuttavia, il tempo decorso può essere autonomamente valutato ai fini dell'apprezzamento della sussistenza del requisito della condotta "specchiatissima ed illibata", che l'art. 17 del medesimo decreto richiede per l'iscrizione nell'albo.

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 17 CORTE COST., Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 40, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 47, Legge 17/02/1971 num. 91 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)