Sez. 5, Sentenza n. 12235 del 15/05/2008 (Rv. 603206 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI FONDIARI - REDDITO DEI FABBRICATI - DETERMINAZIONE | Edifici di interesse storico od artistico - Imponibile - Determinazione - Disciplina ex art. 11, secondo comma, legge n. 413 del 1991 - Applicazione - Immobili adibiti ad uso abitativo o ad uso diverso da quello locativo - Distinzione - Rilevanza - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI FONDIARI - REDDITO DEI FABBRICATI - DETERMINAZIONE
In tema di imposte sui redditi, l'art. 11 della legge 30 dicembre 1991 n. 413 impone, per gli immobili di interesse storico-artistico compresi nel gruppo catastale A, la regola generale dell'irrilevanza del reddito locativo, sia che si tratti di locazione ad uso abitativo, sia che si tratti di locazione ad uso diverso, in quanto l'unico criterio per la determinazione del reddito imputabile a tali immobili è il riferimento alle tariffe d'estimo, in particolare, alla più bassa della zona censuaria nella quale l'immobile specifico si trovi.
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 413 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)