Sez. 2, Sentenza n. 2509 del 18/10/1967 (Rv. 329831 - 01)
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA E VECCHIAIA (IN GENERE) - IN GENERE - NOMINA NEI RUOLI ORGANICI DI DIPENDENTI STATALI - RISCATTO DEL PRECEDENTE SERVIZIO NON DI RUOLO - ESTINZIONE RETROATTIVA DEL RAPPORTO PREVIDENZIALE CON L'INPS.*
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA E VECCHIAIA (IN GENERE) - IN GENERE - NOMINA NEI RUOLI ORGANICI DI DIPENDENTI STATALI - RISCATTO DEL PRECEDENTE SERVIZIO NON DI RUOLO - ESTINZIONE RETROATTIVA DEL RAPPORTO PREVIDENZIALE CON L'INPS.*
L'ex dipendente non di ruolo, il quale, dopo la nomina in ruolo da parte dello stato, eserciti la facolta, accordatagli dalla legge, di chiedere il riconoscimento, ai fini del trattamento di quiescenza, del periodo di servizio, prestato fuori ruolo, fa venir meno, per sua libera Determinazione, con effetto retroattivo, il rapporto di Assicurazione obbligatoria per l'invalidita e vecchiaia in precedenza esistente tra esso e l' i. N. P. S..*
Riferimenti normativi: Legge 07/04/1948 num. 262 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)