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Sez. 1 - , Ordinanza n. 5065 del 24/02/2021 (Rv. 660758 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO LA PROLE - IN GENERE | Famiglia - Divorzio - Assegno di mantenimento per la prole - Accordo precedente tra i coniugi - Modalità di corresponsione dell’assegno - Validità.
Stato
decisa il 2021-02-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/660758-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO LA PROLE - IN GENERE

In tema di accordi conclusi in vista del divorzio, è valido il patto stipulato tra i coniugi per la disciplina della modalità di corresponsione dell'assegno di mantenimento, che preveda il versamento da parte del genitore obbligato direttamente al figlio di una quota del contributo complessivo di cui risulta beneficiario l'altro genitore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 160, Cod. Civ. art. 1322

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)