Sez. 2, Sentenza n. 298 del 12/01/2016 (Rv. 638452 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - IN GENERE | Accordi tra coniugi successivi all'omologazione della separazione ovvero all'ordinanza presidenziale ex art. 708 c.p.c. - Modificazione delle disposizioni dell'autorità giudiziaria - Ammissibilità - Condizioni - Limiti.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - IN GENERE
Gli accordi tra i coniugi modificativi delle disposizioni contenute nel decreto di omologazione della separazione ovvero nell'ordinanza presidenziale ex art. 708 c.p.c., trovando legittimo fondamento nell'art. 1322 c.c., sono validi ed efficaci, anche a prescindere dal procedimento ex art. 710 c.p.c., qualora non superino i limiti di derogabilità posti dall'art. 160 c.c. e purché non interferiscano con l'accordo omologato ma ne specifichino il contenuto con disposizioni maggiormente rispondenti agli interessi ivi tutelati.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 160, Cod. Civ. art. 1322, Cod. Proc. Civ. art. 708 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 710 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)