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Sez. 3, Sentenza n. 907 del 06/12/1982 Ud. (dep. 01/02/1983) Rv. 157214 - 01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - COSTRUZIONE PARZIALMENTE DIFFORME DAL PROGETTO APPROVATO - NOZIONE - SANZIONE APPLICABILE.*
Stato
decisa il 1982-12-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/157214-01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - COSTRUZIONE PARZIALMENTE DIFFORME DAL PROGETTO APPROVATO - NOZIONE - SANZIONE APPLICABILE.*

In materia di sanzioni penali per violazioni edilizie e urbanistiche, la più lieve sanzione della sola ammenda, prevista dall'art. 17 lett. A) della legge n. 10 del 1977, trova applicazione soltanto per l'inosservanza delle modalità esecutive, ossia in ipotesi del tutto marginali e lievi, che non comportino modifica delle caratteristiche strutturali ed estetiche della costruzione (es. Materiali utilizzati nella parte esterna; lievissima inclinazione del soffitto; lieve modifica dell'altezza dei singoli piani, senza che questo abbia comportato aumento dell'altezza complessiva o sottotetti abitabili, ecc.). (Conf mass n 152727).*

Riferimenti normativi: Legge 28/01/1977 num. 10 art. 17 lett. A CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)