Sez. U, Sentenza n. 863 del 22/02/1978 (Rv. 390204 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - CONTROVERSIA AVENTE AD OGGETTO LA SODDISFAZIONE DI DIRITTI DI CREDITO MATURATI NEL CORSO DI UN RAPPORTO DI SERVIZIO ONORARIO - GIURISDIZIONE DELL'AGO.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - CONTROVERSIA AVENTE AD OGGETTO LA SODDISFAZIONE DI DIRITTI DI CREDITO MATURATI NEL CORSO DI UN RAPPORTO DI SERVIZIO ONORARIO - GIURISDIZIONE DELL'AGO.*
Nell'ipotesi in cui una parte agisca per la soddisfazione di diritti di credito maturati nel corso di un rapporto il quale si presenti formalmente come servizio onorario, non sussistendo in materia la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sul pubblico impiego, deve ravvisarsi la giurisdizione del giudice ordinario, dal momento che la giurisdizione generale di legittimita e quella del giudice ordinario vanno ripartite in funzione della natura dell'interesse sostanziale dedotto in giudizio. (V 4159/75, mass n 378499).*
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 26 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)