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Sez. 2, Sentenza n. 1082 del 08/04/1972 (Rv. 357480 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE - PRONUNCIA DEL GIUDICE D'APPELLO SU DOMANDA NUOVA - RILEVABILITA D'UFFICIO NEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE - MANCATA IMPUGNAZIONE SUL PUNTO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1972-04-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/357480-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE - PRONUNCIA DEL GIUDICE D'APPELLO SU DOMANDA NUOVA - RILEVABILITA D'UFFICIO NEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE - MANCATA IMPUGNAZIONE SUL PUNTO - IRRILEVANZA.*

Allorquando, il giudice di appello abbia pronunciato su una domanda nuova, inammissibile ex art 345 cod proc civ, la Corte di Cassazione, anche in difetto di espressa impugnazione sul punto, deve rilevare d'ufficio la nullita della pronuncia sia perche essa consegue alla inammissibilita dell'appello sul capo che ha formato oggetto della decisione e sia perche la decisione stessa, riguardando il merito di una domanda proposta per la prima volta in grado di appello, costituisce violazione del principio di ordine pubblico, e quindi inderogabile, posto dall'art 345 cod proc civ a garanzia del principio fondamentale del doppio grado di giurisdizione. (Conf 3188'68, mass n 336108).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)