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Sez. U, Sentenza n. 4071 del 26/09/1977 (Rv. 387756 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE - PROPONIBILITA - DIVIETO - VIOLAZIONE - RILEVABILITA D'UFFICIO IN CASSAZIONE - POTERI DELLA CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1977-09-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/387756-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE - PROPONIBILITA - DIVIETO - VIOLAZIONE - RILEVABILITA D'UFFICIO IN CASSAZIONE - POTERI DELLA CASSAZIONE.*

L'inosservanza del divieto di introdurre una domanda nuova in appello, e, correlativamente, dell'Obbligo del giudice di secondo grado di non esaminare nel merito tale domanda, ai sensi dell'art 345 cod proc civ, e rilevabile in Sede di legittimita anche d'ufficio, in quanto attinente alla garanzia del doppio grado di giurisdizione. Pertanto, la Corte di Cassazione, indipendentemente dalla richiesta delle parti, ha il potere-dovere di rilevare l'inammissibilita dell'appello sul quale ha pronunciato la sentenza impugnata, in violazione dell'indicato Obbligo, e, conseguentemente, di annullarla senza rinvio, in caso di accoglimento di quella domanda nuova, ovvero di correggerla nella motivazione, in caso di rigetto nel merito della domanda medesima. (V 3247/75, mass n 377365; (V 1082/72, mass n 357480).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)