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Sez. 1, Sentenza n. 6722 del 25/07/1996 (Rv. 498753 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Violazione art. 42 d.P.R. n. 327 del 1980 per manipolazione sostanze alimentari senza idoneo copricapo - Personale temporaneamente od occasionalmente in contatto diretto o indiretto con sostanze alimentari - Obbligo copricapo - Sussistenza.
Stato
decisa il 1996-07-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/498753-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE

Con riferimento alla violazione amministrativa dell'art. 42 del d.P.R. 26 marzo 1980 n. 327, per la manipolazione di sostanze alimentari senza usare idoneo copricapo che contenga la capigliatura, l'obbligo di portare il suddetto copricapo sussiste anche per il personale destinato temporaneamente od occasionalmente a venire in contatto diretto o indiretto con le sostanze alimentari (nella specie, si trattava di una dipendente assunta con la qualifica di "tuttofare", la quale al momento dell'accertamento si trovava in cucina nei pressi di un forno di cottura).

Riferimenti normativi: Legge 26/03/1980 num. 327 art. 42, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)