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Sez. 1, Sentenza n. 4744 del 29/05/1997 (Rv. 504754 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Violazione ex art. 42 d.P.R. n. 237 del 1980 - Manipolazione di sostanze alimentari senza idoneo copricapo - Ambito d'applicazione della previsione - Personale in contatto con sostanze alimentari - Anche indirettamente attraverso l'uso di pinze o palette - Obbligo di indossare idoneo copricapo - Sussistenza.
Stato
decisa il 1997-05-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/504754-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE

L'obbligo di indossare idoneo copricapo - previsto dall'art. 42 del d.P.R. n. 327 del 1980 per il personale addetto alla manipolazione, preparazione, nonché confezionamento di sostanze alimentari - è inteso ad evitare che corpi estranei (nella specie, capelli o forfora) possano inquinare le suddette sostanze. Ne consegue che, in omaggio alla "ratio legis", il termine "manipolare" va inteso non come attività modificativa o di combinazione di più ingredienti (essendo già prevista dalla norma l'attività di "preparazione"), bensì come "trattare con mano", maneggiare, stabilendo con la sostanza alimentare un contatto attraverso le mani, che non deve essere necessariamente diretto o fisico, posto che la norma non è volta ad impedire il possibile inquinamento da mani sporche, ma ad evitare la caduta di corpi estranei negli alimenti, fatto, quest'ultimo, che può verificarsi sia quando il prodotto è preso dal personale direttamente con le mani, sia quando esso è "manipolato" con guanti, palette, pinze o altri strumenti.

Riferimenti normativi: DPR 26/03/1980 num. 327 art. 42

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)