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Sez. 2 - , Sentenza n. 9521 del 18/04/2018 (Rv. 648152 - 01)

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - ATTO PUBBLICO - IN GENERE | Procedimento sanzionatorio amministrativo - Art. 4 d.l.gs. n. 195 del 2008 - Termine per l’adozione del decreto del Ministero dell’economia - Decorrenza - Dalla ricezione del verbale di contestazione - Registro di protocollo di un pubblico ufficio - Annotazioni della data di ricezione e di spedizione di documenti - Efficacia dell'atto pubblico - Sussistenza.
Stato
decisa il 2018-04-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/648152-01

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - ATTO PUBBLICO - IN GENERE

Il termine di 180 giorni entro il quale il Ministero dell'economia e delle finanze deve emanare il decreto di determinazione della sanzione e di ingiunzione del pagamento ai sensi dell'art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 195 del 2008, decorre dalla data di ricezione da parte del suddetto Ministero del verbale di contestazione dell'addebito, come risultante dal registro del protocollo informatico, nel quale vengono annotate in ordine cronologico le corrispondenze in arrivo e in partenza, costituendo il protocollo informatico un atto pubblico di rilevanza esterna che fa fede fino a querela di falso della data di ricezione dei verbali di contestazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2008 num. 195 art. 8 com. 2, Decreto Legge 02/03/2012 num. 16 art. 11 com. 8, Legge 26/04/2012 num. 44 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/11/2008 num. 195 art. 8 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)