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Sez. U, Sentenza n. 12268 del 05/07/2004 (Rv. 574115 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Richiesta del Ministro della Giustizia - Tempestività - Momento rilevante. Individuazione.
Stato
decisa il 2004-07-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/574115-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE

In tema di procedimento disciplinare a carico di magistrati, la tempestività o meno della richiesta del Ministro della giustizia, in rapporto al termine decadenziale di un anno previsto dall'art. 59, sesto comma, del d.P.R. 16 settembre 1958, n. 916 (e successive modificazioni), deve essere verificata tenendo conto - alla stregua della lettera della legge e dei principi generali in materia di procedimento - della data della richiesta predetta, in quanto tale atto, da esternarsi in forma certa e documentale, è sufficiente a far considerare iniziato il procedimento; a tal fine, pertanto, nessun rilievo assume la circostanza che la comunicazione all'incolpato dell'inizio del procedimento sia avvenuta una volta decorso l'anno dalla notizia del fatto, giacché, anzi, la comunicazione presuppone che l'azione disciplinare sia stata già promossa.

Riferimenti normativi: DPR 16/09/1958 num. 916 art. 58, Legge 03/01/1981 num. 1 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)