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Sez. 6, Sentenza n. 3606 del 02/02/1995 Ud. (dep. 04/04/1995) Rv. 201105 - 01

Sentenza - Correlazione tra accusa e sentenza - In genere | Ordinanza di trasmissione degli atti al publico ministero per ritenuta diversità del fatto sulla base delle nuove contestazioni - Impugnabilità - Esclusione - Abnormità - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-02-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/201105-01

Sentenza - Correlazione tra accusa e sentenza - In genere

Contro il provvedimento di trasmissione ex art. 521 cod. proc. pen. degli atti al pubblico ministero da parte del giudice del dibattimento per ritenuto fatto diverso da come descritto nel decreto che dispone il giudizio ovvero nella contestazione effettuata a norma degli artt. 516, 517 e 518 comma secondo, cod. proc. pen., non è prevista alcuna impugnazione. Nè tale decisione può ritenersi abnorme, e quindi impugnabile ex art. 111 Cost., giacché l'abnormità può ravvisarsi in una evenienza del tutto eccezionale (adozione di atto in assoluta carenza di potere o con radicale divergenza dagli schemi e dai principi ispiratori dell'ordinamento processuale penale), mentre la trasmissione degli atti al P.M. è specificamente prevista dall'art. 521 cod. proc. pen., cosicché il provvedimento che sia adottato per ritenuta diversità del fatto può essere solo illegittimo, se non ne ricorrono presupposti, ma non abnorme.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 521 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)