diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 48159 del 03/12/2003 Cc. (dep. 17/12/2003) Rv. 226493 - 01

SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - CORRELAZIONE TRA ACCUSA E SENTENZA - TRASMISSIONE DEGLI ATTI AL P.M. | Impugnabilità del provvedimento adottato dal giudice del dibattimento per ritenuta abnormità - Esclusione - Fattispecie relativa a ruolo di esecutore o di mandante di un tentativo di omicidio.
Stato
decisa il 2003-12-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/226493-01

SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - CORRELAZIONE TRA ACCUSA E SENTENZA - TRASMISSIONE DEGLI ATTI AL P.M.

Non è impugnabile, neppure sotto il profilo della sua pretesa abnormità, il provvedimento con il quale il giudice del dibattimento, ritenuto che il fatto sia diverso da quello contestato, abbia disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero, ai sensi dell'art.521, comma 2, c.p.p. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del pubblico ministero avverso l'ordinanza di restituzione degli atti al suo ufficio pronunciata dal giudice del dibattimento, il quale aveva ritenuto la diversità del fatto, essendo stato l'imputato rinviato a giudizio per rispondere di tentato omicidio come esecutore materiale, mentre il suo ruolo sarebbe stato quello di mandante).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 521 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)