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Sez. 3, Sentenza n. 2100 del 08/10/1965 (Rv. 313995 - 01)

RESPONSABILITA CIVILE - DANNI - MORTE DEL GENITORE - FIGLI MINORI - LIQUIDAZIONE DEL DANNO.*
Stato
decisa il 1965-10-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/313995-01

RESPONSABILITA CIVILE - DANNI - MORTE DEL GENITORE - FIGLI MINORI - LIQUIDAZIONE DEL DANNO.*

Nella liquidazione a favore dei figli minori del danno per la morte violenta del genitore, il giudice deve tener conto che il pregiudizio economico non puo proiettarsi al di la del momento in cui gli interessati avrebbero cessato di avvantaggiarsi del reddito della vittima, e quindi, deve considerare che ad un certo momento, non necessariamente coincidente con quello della maggiore eta i figli acquisteranno una posizione economica indipendente. (Conf. 2530/64, 2017/63).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2056

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)