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Sez. 1, Sentenza n. 13 del 05/01/1985 (Rv. 438216 - 01)

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - IN GENERE - PRESCRIZIONE AZIONE CARTOLARE - VALIDITÀ QUALE PROMESSA DI PAGAMENTO - TRADITIO DEL TITOLO - TRASFERIMENTO DEI DIRITTI RELATIVI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1985-01-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/438216-01

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - IN GENERE - PRESCRIZIONE AZIONE CARTOLARE - VALIDITÀ QUALE PROMESSA DI PAGAMENTO - TRADITIO DEL TITOLO - TRASFERIMENTO DEI DIRITTI RELATIVI - ESCLUSIONE.*

Dopo che l'assegno bancario, perduto il suo vigore cartolare a seguito di prescrizione della relativa Azione, abbia valore di mera promessa di pagamento, i diritti derivanti da tale promessa di pagamento, secondo la disciplina dell'art. 1988 cod. civ., non sono suscettibili di trasferimento per effetto della sola "traditio" del titolo. (V 1568/75, mass n 375161).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1988, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 17, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 75

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)