Sez. L, Sentenza n. 17916 del 12/09/2016 (Rv. 641139 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI | Richiesta di audizione con l'assistenza di un rappresentante sindacale - Oneri organizzativi del datore di lavoro - Individuazione - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI
In tema di procedimento disciplinare ex art. 7 st.lav., in caso di richiesta di audizione personale dell'incolpato, con istanza di assistenza di un sindacalista di fiducia ai sensi dei commi 2 e 3, spetta al datore di lavoro organizzare la convocazione in tempi ragionevoli e congrui per dare modo a tutti gli aventi diritto di parteciparvi, restando a suo carico l'onere probatorio per impedimenti a lui non colpevolmente imputabili. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, a fronte dell'assenza del rappresentante sindacale di fiducia, operante in diversa regione, cui lo stesso datore di lavoro aveva negato la dispensa dal servizio necessaria per partecipare all'audizione, aveva escluso senza ulteriori accertamenti ogni violazione al diritto di difesa del lavoratore incolpato).
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 com. 2 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)