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Sez. L, Sentenza n. 467 del 16/01/1992 (Rv. 475341 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - Subordinazione - Sanzioni disciplinari | Presentazione di giustificazioni scritte da parte del lavoratore - Richieste di esporre ulteriormente a voce le proprie ragioni - Diritto del medesimo - Conseguenza.
Stato
decisa il 1992-01-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/475341-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - Subordinazione - Sanzioni disciplinari

In relazione al disposto dell'art. 7, secondo comma, della legge 20 maggio 1970 n. 300, secondo cui il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza averlo sentito a sua difesa, il lavoratore medesimo può chiedere di esporre ulteriormente a voce le proprie ragioni anche nel caso di presentazione delle giustificazioni scritte (che non comporta in tal caso una consumazione del diritto di difesa), con il conseguente obbligo del datore di lavoro di sentire oralmente il dipendente prima di irrogare la sanzione disciplinare.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)