Sez. 1, Sentenza n. 9152 del 30/06/1999 Ud. (dep. 16/07/1999) Rv. 214015 - 01
STUPEFACENTI - IN GENERE | Circostanza attenuante prevista dall'art. 74, comma settimo, D.P.R. n. 309 del 1990 - Significato.
STUPEFACENTI - IN GENERE
Ai fini della configurabilità della circostanza attenuante prevista dall'art. 74, comma settimo, D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, stante la formulazione disgiuntiva della norma, non è richiesto che le condotte in essa indicate siano tenute congiuntamente, ma è necessario che, quanto meno, l'una o l'altra di esse abbiano realizzato l'effetto rispettivamente indicato (assicurazione delle prove del reato di associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti ovvero sottrazione all'associazione di risorse decisive per la commissione dei delitti).
Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 74 com. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)