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Sez. 1, Sentenza n. 28596 del 25/05/2006 Ud. (dep. 09/08/2006) Rv. 234920 - 01

STUPEFACENTI - IN GENERE | Circostanza attenuante - Collaborazione riguardante lo spaccio ovvero l'attività di un'associazione criminosa - Presupposti - Diversità.
Stato
decisa il 2006-05-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/234920-01

STUPEFACENTI - IN GENERE

In tema di reati concernenti gli stupefacenti, i presupposti per l'applicazione dell'attenuante della collaborazione di cui all'articolo 73, comma settimo, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, sono di minore portata di quelli richiesti ai fini della concedibilità dell'attenuante della collaborazione nel reato associativo, di cui al successivo articolo 74, comma settimo, del medesimo d.P.R.. Ai fini della concessione della prima attenuante, è sufficiente l'essersi adoperato per evitare che l'attività di spaccio sia portata a conseguenze ulteriori, anche mediante aiuto al sequestro di "risorse rilevanti"; mentre per la concessione dell'attenuante di cui all'articolo 74, comma settimo, in considerazione della maggiore gravità del reato e della necessità di interrompere non tanto il traffico della singola partita di droga, bensì l'associazione criminosa finalizzata a diversi traffici, è richiesta l'assicurazione delle prove del reato, ovvero è necessario un contributo efficace per il sequestro di "risorse decisive".

Riferimenti normativi: Legge 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 7 CORTE COST. PENDENTE, Legge 09/10/1990 num. 309 art. 74 com. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)