Sez. U - , Ordinanza n. 35448 del 01/12/2022 (Rv. 666386 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE | Decisione nel merito in primo grado - Impugnazione per motivi di giurisdizione - Configurabilità - Esclusione - Ricorso "per saltum" - Inammissibilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE
Il ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione contro una sentenza che ha deciso la causa nel merito in primo grado, inammissibile quale istanza di regolamento preventivo di giurisdizione per essersi verificata la preclusione espressamente prevista dall'art. 41 c.p.c., non può essere preso in esame come ricorso ordinario contro una sentenza appellabile, poiché, secondo quanto dispone l'ultimo comma dell'art 360 c.p.c., il ricorso "per saltum" é ammesso solo per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, se le parti sono d'accordo per omettere l'appello, e mai per motivi di giurisdizione.
Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)