Sez. U, Sentenza n. 1498 del 28/04/1976 (Rv. 380238 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE - DECISIONE NEL MERITO IN PRIMO GRADO - IMPUGNAZIONE PER MOTIVI DI GIURISDIZIONE - REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - RICORSO PER SALTUM - INAMMISSIBILITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE - DECISIONE NEL MERITO IN PRIMO GRADO - IMPUGNAZIONE PER MOTIVI DI GIURISDIZIONE - REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - RICORSO PER SALTUM - INAMMISSIBILITA.*
Il ricorso per Cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione contro una sentenza che ha deciso la causa nel merito in primo grado e inammissibile quale istanza di regolamento preventivo di giurisdizione, essendosi verificata la preclusione espressamente prevista dall'art 41 cod proc civ, ne puo essere preso in esame come ricorso ordinario contro una sentenza appellabile, poiche, secondo quanto dispone l'ultimo comma dell'art 360 cod proc civ, il ricorso per saltum e ammesso solo per violazione o falsa applicazione di norme di diritto se le parti sono d'accordo per omettere l'appello e mai per motivi di giurisdizione. (V 1517/75, mass n 375115; (V 1669/66, mass n 323262).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)