Sez. 1, Sentenza n. 4600 del 14/07/1988 (Rv. 459495 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - NULLITÀ - IN GENERE - AZIONE RISARCITORIA PER DANNI DERIVANTI DA TRASPORTO MARITTIMO - PROPOSIZIONE NEI CONFRONTI DEL RACCOMANDATARIO IN QUALITÀ DI RAPPRESENTANTE DEL VETTORE - ARMATORE - OMESSA INDICAZIONE DEL NOME DEL RAPPRESENTATO - NULLITÀ DELLA CITAZIONE - CONDIZIONI.*
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - NULLITÀ - IN GENERE - AZIONE RISARCITORIA PER DANNI DERIVANTI DA TRASPORTO MARITTIMO - PROPOSIZIONE NEI CONFRONTI DEL RACCOMANDATARIO IN QUALITÀ DI RAPPRESENTANTE DEL VETTORE - ARMATORE - OMESSA INDICAZIONE DEL NOME DEL RAPPRESENTATO - NULLITÀ DELLA CITAZIONE - CONDIZIONI.*
Con riguardo ad Azione risarcitoria, per danni derivanti da trasporto marittimo, proposta nei confronti del raccomandatario in qualità di rappresentante del vettore-armatore, l'omessa specificazione, nell'atto introduttivo, del nome del rappresentato, cioè della parte convenuta in senso sostanziale, determina nullità, ai sensi dell'art. 164 cod.proc.civ., solo se comporti incertezza assoluta sull'individuazione di detta parte, non anche, pertanto, qualora essa sia identificabile tramite altre indicazioni contenute nell'atto medesimo (nella specie, menzione della nave e richiamo di allegati, comprendenti l'estratto del giornale nautico).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Navig. art. 287, Cod. Navig. art. 288
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)