Sez. 3, Sentenza n. 131 del 09/01/1998 (Rv. 511397 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - NULLITÀ - IN GENERE | Citazione del raccomandatario della nave - Omessa indicazione dell'armatore o del vettore - Conseguenze - Nullità dell'atto di citazione - Configurabilità - Condizioni.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - NULLITÀ - IN GENERE
L'atto di citazione in giudizio del raccomandatario di una nave priva della indicazione dell'armatore o del vettore è nullo nei limiti in cui non sia oggettivamente possibile la identificazione del soggetto del quale il raccomandatario risulta rappresentante, non potendo, viceversa, dirsi colpito da tale sanzione l'atto introduttivo del giudizio quando, sulla base degli atti del processo (pur se successivi alla sua instaurazione) tale identificazione si renda possibile, purché ciò avvenga prima del momento della decisione (risultando, in caso contrario, la sentenza "inutiliter data", attesa la necessità di un giudizio di accertamento per l'individuazione del raccomandante).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Regio Decr. 30/03/1942 num. 327 art. 288
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)