Sez. 3, Sentenza n. 451 del 20/01/1979 (Rv. 396568 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - SOSPENSIONE EX ART 92 DELL'ORDINAMENTO PROCESSUALE ED EX ARTT 429 E 459 COD PROC CIV - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELL'ART 3 EX LEGGE N 742 DEL 1969 IN RIFERIMENTO AGLI ARTT 3 E 24 COST - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - SOSPENSIONE EX ART 92 DELL'ORDINAMENTO PROCESSUALE ED EX ARTT 429 E 459 COD PROC CIV - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELL'ART 3 EX LEGGE N 742 DEL 1969 IN RIFERIMENTO AGLI ARTT 3 E 24 COST - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
E manifestamente infondata la questione di legittimita costituzionale dell'art 3 legge 7 ottobre 1969 n 742 (sulla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale), in riferimento agli artt 3 e 24 cost, nella parte in cui la norma suddetta esclude la sospensione dei termini processuali nei casi previsti dall'art 92 dell'ordinamento giudiziario approvato con RD 30 gennaio 1941 n 12 e dagli artt 429 e 459 cod proc civ. poiche, infatti, avendo il legislatore ordinario il potere di accentuare la tutela di alcune specifiche pretese caratterizzate come nella specie, da ragioni di urgenza, il trattamento differenziato introdotto non contrasta ne con l'art 3 cost - dovendosi ravvisare una violazione del principio di uguaglianza solo quando il legislatore applichi un trattamento normativo diverso a situazioni omogenee, senza ispirarsi a ragionevoli motivi di politica legislativa - ne con l'art 24 cost, giacche anche le azioni giudiziarie esperibili e i diritti di difesa esercitabili nei vari processi sono soggetti ad una complessa disciplina normativa non sempre identica, ma variamente articolata con riguardo alla natura delle azioni e dei processi.*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 459, Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)