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Sez. L, Sentenza n. 2894 del 10/05/1982 (Rv. 420787 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IN GENERE - SOSPENSIONE DEI TERMINI DURANTE IL PERIODO FERIALE - ESCLUSIONE - CONTRASTO CON GLI ARTT. 3 E 24 COST. - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1982-05-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/420787-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IN GENERE - SOSPENSIONE DEI TERMINI DURANTE IL PERIODO FERIALE - ESCLUSIONE - CONTRASTO CON GLI ARTT. 3 E 24 COST. - INSUSSISTENZA.*

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 3 e 4 della legge 7 ottobre 1969 n. 742 nonché dell'art. 92 dell'ordinamento giudiziario, approvato con R.d. 30 gennaio 1941 n. 12, che escludono le cause di lavoro dalla sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, per preteso contrasto con gli artt. 3 e 24, primo e secondo comma, della Costituzione, poiché tale disciplina non danneggia il lavoratore ma gli giova, consentendogli una più sollecita realizzazione delle sue pretese. (V 829/74, mass n 368712; (Conf 6384/80, mass n 410128; (Conf 5254/80, mass n 409093; (Conf 4239/79, mass n 400751; (Conf 451/79, mass n 396568; (Conf 1396/77, mass n 385115; (Conf 1096/76, mass n 379765).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)