Sez. 1, Sentenza n. 21050 del 02/11/2004 (Rv. 577916 - 01)
CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - INCAPACITÀ NATURALE DI INTENDERE E DI VOLERE - ATTI COMPIUTI DA PERSONA NATURALMENTE INCAPACE - CONTRATTI IN GENERE | Stato di incapacità naturale e malafede della persona contraente con l'incapace - Accertamento del giudice di merito - Incensurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie.
CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - INCAPACITÀ NATURALE DI INTENDERE E DI VOLERE - ATTI COMPIUTI DA PERSONA NATURALMENTE INCAPACE - CONTRATTI IN GENERE
Qualora sia proposta domanda di annullamento di un contratto per incapacità naturale, l'indagine relativa alla sussistenza dello stato di incapacità del soggetto che abbia stipulato il contratto ed alla malafede di colui che contrae con l'incapace di intendere e di volere si risolve in un accertamento in fatto demandato al giudice di merito, sottratto al sindacato del giudice di legittimità ove congruamente e logicamente motivato. (Nella specie, la S. C. ha ritenuto esente da vizi la sentenza di merito, che aveva escluso la prova della consapevolezza, da parte degli acquirenti del bene, della menomazione dell'altro contraente nella sfera intellettiva o volitiva, nonostante la pendenza di un giudizio di interdizione promosso nei confronti di costui).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 428, Cod. Civ. art. 1425
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)