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Sez. L - , Sentenza n. 7531 del 17/03/2021 (Rv. 660845 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - STIPENDI - IN GENERE | Personale dell'amministrazione degli affari esteri - Abrogazione con d.lgs. n. 103 del 2000 dell’art. 166, comma 6, del d.P.R. n. 18 del 1967 sull’indennità di cessazione o risoluzione del rapporto - Conseguenze.
Stato
decisa il 2021-03-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/660845-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - STIPENDI - IN GENERE

In tema di personale dell'amministrazione degli affari esteri assunto per le esigenze delle rappresentanze diplomatiche, degli uffici consolari e degli istituti di cultura all'estero, dalla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 103 del 2000, che ha riformulato l'art. 166 del d.P.R. n. 18 del 1967 abrogando il comma 6 relativo all'indennità di cessazione o di risoluzione del rapporto: a) per i nuovi assunti ex art. 152 e ss. del richiamato d.P.R. il trattamento di fine rapporto deve essere corrisposto solo se previsto dalla legge locale dello Stato di accreditamento, non trovando altrimenti applicazione l'art. 2120 c.c.; b) per gli impiegati a contratto, già in servizio alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 103 del 2000 con contratto a tempo indeterminato assoggettato alla legge locale, che abbiano esercitato l'opzione prevista dal comma 6 dell'art. 2 del predetto d.lgs., il diritto a percepire, alla cessazione o alla risoluzione del rapporto e senza soluzione di continuità, l'indennità di anzianità è conservato, in base al successivo comma 7, alle condizioni e nei limiti previsti dal contratto individuale in essere alla data di entrata in vigore della nuova normativa; c) per il personale in servizio con contratto a tempo indeterminato, alla data di entrata in vigore del d.lgs. in questione, assoggettato alla legge italiana è conservato il diritto a percepire, alla cessazione o alla risoluzione del rapporto e senza soluzione di continuità, l'indennità prevista dall'art. 166, comma 6, del d.P.R. n. 18 del 1987 nel testo antecedente alla riformulazione della norma operata dal richiamato decreto legislativo.

Riferimenti normativi: DPR 05/01/1967 num. 18 art. 166, DPR 05/01/1967 num. 18 art. 152, Decreto Legisl. 07/04/2000 num. 103 art. 2, Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)