Sez. L - , Ordinanza n. 13615 del 02/07/2020 (Rv. 658068 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - STIPENDI - IN GENERE | Personale dell'amministrazione degli affari esteri - Impiegati assunti con contratto regolato dalla legge locale - Esercizio dell'opzione ex art. 2, comma 5, del d.lgs. n. 103 del 2000 - Conseguenze - Infrazionabilità dell’anzianità ai fini del calcolo dell’indennità di fine rapporto - Fondamento.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - STIPENDI - IN GENERE
In tema di personale dell'amministrazione degli affari esteri, per gli impiegati assunti dagli uffici all'estero con contratto a tempo determinato regolato dalla legge locale, che successivamente optino, ai sensi dell'art. 2, comma 5, del d.lgs. n. 103 del 2000, per l'assunzione con contratto a tempo indeterminato regolato dalla legge italiana, trova applicazione il principio della infrazionabilità dell'anzianità di servizio ai fini dell'indennità di fine rapporto di cui all'art. 2120 c.c., posto che il solo mutamento del regime giuridico non esclude la continuità tra rapporti di lavoro sorti da contratti sottoposti a discipline diverse.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/04/2000 num. 103 art. 2 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)