Sez. 3, Sentenza n. 121 del 13/01/1975 (Rv. 373292 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - SCONTRO DI VEICOLI - PROVA LIBERATORIA - TAMPONAMENTO - COLPA ESCLUSIVA DEL CONDUCENTE DEL VEICOLO TAMPONANTE - CONDIZIONI - PROVA LIBERATORIA A CARICO DEL CONDUCENTE DEL VEICOLO TAMPONATO - ESCLUSIONE.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - SCONTRO DI VEICOLI - PROVA LIBERATORIA - TAMPONAMENTO - COLPA ESCLUSIVA DEL CONDUCENTE DEL VEICOLO TAMPONANTE - CONDIZIONI - PROVA LIBERATORIA A CARICO DEL CONDUCENTE DEL VEICOLO TAMPONATO - ESCLUSIONE.*
Nel caso di urto tra veicoli per effetto di tamponamento, responsabile della collisione deve ritenersi il conducente del veicolo che segue, per non avere osservato la distanza di sicurezza di cui all'art 107 del codice stradale e all'art 527 del relativo regolamento. In tale ipotesi, l'Onere della prova liberatoria a carico del conducente del veicolo che precede e superato e assorbito dalla colpa esclusiva del conducente del veicolo tamponante. Tale colpa va accertata con apprezzamento insindacabile dal giudice del merito. (Conf 2361/71, mass n 353264).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Strada art. 107, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 107, (Reg. Esec. Cod. Strada art. 527), Legge 30/06/1959 num. 420 art. 527
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)