Sez. 3, Sentenza n. 2361 del 20/07/1971 (Rv. 353264 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - INCIDENTI STRADALI (RESPONSABILITA CIVILE) - PRESUNZIONE DI COLPA AGLI EFFETTI CIVILI - SCONTRO DI VEICOLI - IN GENERE - TAMPONAMENTO - MANCATA OSSERVANZA DELLA DISTANZA DI SICUREZZA - RESPONSABILITA ESCLUSIVA.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - INCIDENTI STRADALI (RESPONSABILITA CIVILE) - PRESUNZIONE DI COLPA AGLI EFFETTI CIVILI - SCONTRO DI VEICOLI - IN GENERE - TAMPONAMENTO - MANCATA OSSERVANZA DELLA DISTANZA DI SICUREZZA - RESPONSABILITA ESCLUSIVA.*
Nel caso di urto tra veicoli per effetto di tamponamento responsabile della collisione deve ritenersi il conducente del veicolo che segue per non avere osservato la distanza di sicurezza di cui all'art 107 del codice stradale e l'art 527 del relativo regolamento. In tale ipotesi l'Onere della prova liberatoria a carico del conducente del veicolo che precede e superato ed assorbito dalla colpa esclusiva del conducente del veicolo tamponante.*
Riferimenti normativi: Legge 30/06/1959 num. 420 art. 527, (Reg. Esec. Cod. Strada art. 527), Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Legge 15/06/1959 num. 393 art. 107, Cod. Strada art. 107
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)